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Colapietro & Partners Studio Legale


Iusletter

  pubblicata il 13/05/2020

Quando la P.A. paga l’iscrizione all’Albo Professionale?

13 maggio 2020

La questione molto dibattuta circa il pagamento della tassa di iscrizione all’albo professionale dei dipendenti  della P.A. sembra essere stata risolta dalla Suprema Corte, in relazione alla professione forense, con la sentenza n 7776/2015, con cui si stabilisce che “il pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati, per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento della detta attività, che, in via normale, devono gravare sull’Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall’avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall’Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell’esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell’art. 1719 cc, secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari”.

Tuttavia, tale fondamentale principio non può considerarsi valido per tutti i professionisti (medico, avvocato, infermiere, ingegnere, architetto, ect), che lavorano per la Pubblica Amministrazione: infatti, affinché il pagamento della tassa di iscrizione all’albo gravi sul datore di lavoro e, se anticipata dal dipendente, venga dal datore di lavoro rimborsata, sulla scorta anche del parere reso dal Consiglio di Stato il 15.003.2011, dovrà sussistere il vincolo di esclusività e, allo stesso tempo, l’iscrizione all’albo dovrà essere funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente.  

Pertanto, se il professionista è tenuto a prestare la propria attività lavorativa alle dipendente della P.A. con obbligo di esclusività nei confronti della stessa, non potendo esercitare in altri contesti come libero professionista, varrà il principio per cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari. In tal senso il Tribunale di Pordenone, con la recentissima sentenza n 116/2019, ha accolto le richieste di infermieri dipendenti a tempo pieno ed indeterminato di una P.A. volte ad ottenere il riconoscimento dell’obbligo in capo al datore di lavoro del pagamento di detta tassa.

Laddove, quindi, ad esempio, non vi è un vincolo di esclusività o laddove per svolgere il rapporto di lavoro con l’ente di appartenenza è sufficiente la sola abilitazione e non sia quindi necessaria l’iscrizione all’Albo, non vi saranno i requisiti per esigere eventuale rimborso della quota di iscrizione eventualmente pagata dal professionista all’albo.

Avv. Brigida Oliviero                                                                                                                      Avv. Giuseppe Colapietro

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Diritti riservati – Colapietro & Partners – Studio legale 1998

 

 

 

Locazioni a uso commerciale e Emergenza Covid-19

27 aprile 2020

L’emergenza Covid-19 in atto ormai da due mesi e i provvedimenti adottati dal Governo Italiano, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus, hanno inciso ed incideranno ancora a lungo ed in modo molto profondo sui rapporti commerciali e privatistici.

La chiusura obbligata dei negozi e delle attività commerciali ha creato e sta creando una crisi senza precedenti per gli esercenti, i quali, preclusa la possibilità di svolgere la propria attività di impresa, si chiedono giustamente se sia possibile sospendere unilateralmente ed in modo legittimo il pagamento del canone di locazione per immobili oggetto di contratto uso commerciale o, quanto meno, ridurne l’importo fintanto che dureranno gli effetti dell’epidemia Covid-19, visto che si trovano nell’impossibilità oggettiva di trarre una utilità dal bene per causa non a loro imputabile.

           Ebbene, in materia di locazioni il Decreto Cura Italia con l’art. 65 (credito d’imposta per botteghe e negozi), ha previsto a favore degli esercenti attività d’impresa, ma relativamente ai solo immobili rientranti nella categoria C1 (negozi/botteghe) e per il solo mese di marzo 2020, un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, pari al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione.

Detta norma è, in maniera evidente, insufficiente e limitata, dal momento che esclude dal credito d’imposta tutti coloro che svolgono attività diversa da quella commerciale, quali quelli esercenti le arti e le professioni, e coloro i quali, pur esercitando attività commerciale, conducono in locazione immobili rientranti in categorie diverse dalla C/1. Inoltre, per rispondere all’iniziale quesito, tale norma presuppone che non sia legislativamente previsto alcun diritto alla sospensione o riduzione del canone, in quanto si può usufruire appunto del credito d’imposta solo a pagamento avvenuto del canone.

         Il Decreto CuraItalia prevede, poi, all’art. 91 una disposizione - integrativa della Legge n. 5 marzo 2020 n. 13, in virtù della quale “… il rispetto delle misure di contenimento [dell’epidemia] è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

Anche tale norma, nel rispondere ai suddetti legittimi quesiti, non legittima né una sospensione e né una riduzione in via unilaterale dei canoni locatizi, ma ciò che fa, tuttavia, a tutela del conduttore-debitore, è rendere obbligatoria la considerazione del contesto emergenziale e le limitazioni all’attività negoziale e produttiva che ne conseguono, tra i criteri alla luce dei quali valutare eventuali comportamenti del debitore. In altre parole, in caso, ad esempio, di morosità maturate durante tale periodo emergenziale, l’eccezionalità della situazione e l’obbligo per il Giudice di tenere, sempre, in adeguata considerazione tale situazione emergenziale, nonché il rispetto da parte del debitore delle misure di contenimento, chiudendo la propria attività, dovrebbe portare ad escludere la responsabilità del debitore che abbia rispettato le misure di contenimento e quindi potrebbe avere l’effetto di impedire l’assunzione di provvedimenti quali convalida di sfratto o ordinanze non impugnabili di rilascio ex art 665 cpc sussistendone gravi motivi.

Dal’altro canto si ricorda che proprio su tale scia il Decreto Cura Italia ha disposto un temporaneo differimento delle esecuzioni coattive del rilascio degli immobili, con la sospensione fino al 30.06.2020 dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili sia a uso abitativo che a uso diverso.

La normativa emergenziale, quindi, allo stato, non legittima né una sospensione del pagamento dei canoni di locazione e né tanto meno una loro riduzione in via unilaterale e resta, quindi, da chiedersi se, riportandoci ai principi generali del codice civile in materia, il conduttore è legittimato a ciò invocando l’impossibilità sopravvenuta e/o l’eccessiva onerosità dell’obbligazione.

Ma anche in questo caso la risposta sarà negativa.

Il ricorso all’impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione ex art. 1256 c.c., secondo cui “l’obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea il debitore, finchè essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. …”, è sicuramente da escludere o difficilmente applicabile, dal momento che nel caso de quo la prestazione del cui adempimento si discute è quella relativa, ovviamente, al pagamento del canone locatizio, che, come più volte ribadito dalla stessa Corte di Cassazione, trattandosi di obbligazione pecuniaria, la stessa è da considerarsi oggettivamente sempre possibile.

Di difficile applicazione anche il ricorso all’eccessiva onerosità dell’obbligazione ex art. 1467 c.c., in virtù del quale “..se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto..”; in questo caso, infatti, il conduttore potrebbe chiedere a tali condizioni la risoluzione del contratto e, poi, il locatore potrebbe ai sensi del comma 3 chiedere di modificare le condizioni del contratto al fine di evitare la risoluzione dello stesso. È questo un rimedio molto rischioso per il conduttore che non avrebbe la certezza dell’ottenimento di una riduzione equa del canone di locazione e, quindi, rischierebbe di perdere l’immobile e di avere difficoltà nel reperirne uno nuovo oltre alla perdita dell’avviamento commerciale.

      Concludendo, le norme in materia introdotte dal Decreto Cura Italia consentono al conduttore di paralizzare la domanda del locatore di risoluzione o di risarcimento per mancato pagamento del canone durante il periodo di chiusura, ma non permette un’autosospensione da parte del conduttore del canone, che sarà sempre dovuto.

    Si auspica, tuttavia, magari con l’imminente Decreto Emergenza Covid-19 di Aprile, un intervento del legislatore per estendere l’operatività dell’art. 91 anche ai mesi immediatamente successivi alla fine dell’emergenza Covid-19, ma anche un intervento per distribuire il danno economico derivante da tale emergenza tra il proprietario, il conduttore e lo Stato e/o per stabilire normativamente quali possano essere eventuali parametri di riduzione dei canoni di locazione commerciale, durante l’epidemia, altro non fosse per evitare il contenzioso che, in difetto, molto probabilmente si andrà ad ingenerare nel futuro prossimo.

Proprio per questo, altrettanto auspicabile sarebbe anche l’intervento che incentivi gli accordi bonari, semplificandone ed incoraggiandone l’adozione, anche sotto il profilo fiscale e degli adempimenti connessi. Infatti, l’unico rimedio al momento fattibile e conveniente per tutte le parti interessate, compreso il locatore, il quale non può sottovalutare l’enorme difficoltà che avrebbe nel reperire un nuovo conduttore in questo momento storico, è ricorrere all’uso della ragionevolezza e della buona fede tra le parti, le quali potrebbero venirsi incontro rinegoziando modalità e termini dell’adempimento anche tramite lo strumento della negoziazione con l’ausilio della figura dell’avvocato.

Avv. Brigida Oliviero                                                                                                                    Avv. Colapietro Giuseppe

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DECRETO “CURA ITALIA” diventa LEGGE

25 Aprile 2020

NOVITA’

 nel testo approvato in Parlamento del decreto-legge 17 marzo2020, n.18 in materia di MEDIAZIONE e in materia di PROCURA ALLE LITI:

- in materia di mediazione: dal 9 marzo al 30 giugno 2020 gli incontri di mediazione potranno svolgersi, in via telematica, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. In questi casi, il verbale di mediazione svoltosi in modalità telematica verrà sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’art. 12 D.L. n. 28/2010 e l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, potrà dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Anche successivamente a tale periodo, sempre con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte gli incontri potranno essere svolti, in via telematica, mediante sistemi di videoconferenza.

in materia di conferimento della procura alle liti: fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti potrà essere apposta dalla parte su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica.

In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante l’apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’art. 83 cpc, se congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.

Avv. Brigida Oliviero

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DECRETO “CURA ITALIA” diventa LEGGE

Incontri con i minori al tempo del coronavirus

24 Aprile 2020

Tra le varie  regolamentazioni previste, si segnala quella molto sentita tra le coppie separate e con figli nel periodo del lockdown, ovvero gli incontri tra genitore non collocatario e figli.

Durante questo periodo emergenziale, più precisamente dal 16 aprile al 31 maggio 2020, tutti questi incontri, che devono svolgersi in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del Servizio Socio assistenziale, in virtù di precedente provvedimento giudiziale, si svolgeranno, salvo che il Giudice disponga diversamente,  mediante collegamenti da remoto che permettono la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato/assistente sociale.

Nel caso non sia possibile effettuare il collegamento da remoto, gli incontri saranno sospesi per tutto il periodo suddetto.

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DECRETO “CURA ITALIA” e SCADENZA GARANZIA RCA

21 Aprile 2020

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, meglio conosciuto come Decreto Cura Italia (almeno nella idea del Governo), è intervenuto, tra l’altro, anche nella materia della RC ovvero nel settore assicurativo.

Infatti, all’art. 125 secondo comma è previsto che il termine, entro cui l’impresa di assicurazione è obbligata a mantenere operativa la relativa copertura contrattuale, è prorogata di ulteriori QUINDICI GIORNI.

Pertanto, ai famosi 15 gg. di proroga della copertura assicurativa previsti dall’art. 170 bis, comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private e per i contratti in scadenza dal 17 marzo 2020  al 31 luglio 2020, se ne aggiungono ulteriori 15, per un totale di estensione della proroga di 30 giorni.

Cosa buona e giusta questa, anche se, allo stato, tale estensione è prevista solo per la garanzia obbligatoria per legge e non per quelle accessorie (incendio, furto, conducente, atti vandalici, cristalli), per cui da più parti, e personalmente condivido  tali interpretazioni più estensive, si chiede un intervento chiarificatore dell’IVASS e dell’ANIA.

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