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Colapietro & Partners Studio Legale


I diritti della persona e la loro tutela


Carta di Nizza

 

Finalmente è entrata in vigore il 1 dicembre 2009 la Carta di Nizza sui Diritti Fondamentali dei Cittadini dell'UE. La ratifica degli ultimi Stati, seppur con la clausola opt-out, cioè il non inserimento nella loro legislazione interna, ha consentito l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona al quale è allegata la Carta di Nizza che diviene, con i suoi precetti, la Costituzione Europea dei diritti Umani Inviolabili. La Carta si divide in 6 parti secondo le categorie dei diritti fondamentali:  - dignità (artt. 1-5);  - libertà (artt. 6-19);  - uguaglianza(artt. 20-26);  - solidarietà (artt. 27-38);  - cittadinanza (artt. 39-46);  - giustizia (artt. 47-50) . per aprire il link clicca quì

Il Risarcimento integrale del Danno alla Persona nelle sentenze gemelle

  

 

 

 

 

Cassazione Civile III sezione sentenza n. 1072 del 18 gennaio 2011

Anche in caso di morte a breve distanza va risarcito adeguatamente il danno catastrofico da lucida agonia Anche in caso di lesione che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della morte  un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell'intervallo tra lesione e morte, bensì dell'intensità della sofferenza provata dalla vittima dell'illecito ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima (Cass. sez. 3^, 14.2.2007 n. 3260; Cass. sez. 3^, 2.4.2001 n. 4783, che in maniera incisiva fa riferimento alla "presenza di un danno "catastrofico" per intensità a carico della psiche del soggetto che attende lucidamente l'estinzione della propria vita"). 

 

 

Cassazione Civile III sezione civile n. 14402 del 30 giugno 2011

Le Tabelle del Tribunale di Milano sono la base minima per la liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, alle quali va aggiunta quindi la personalizzazione del danno esistenziale e morale“Le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione.  Pertanto, è incongrua la motivazione del giudice che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione prevista da altre tabelle forensi che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si perviene mediante l'adozione dei parametri esibiti dalle dette tabelle di Milano. Per altro verso, è altresì incongrua la valutazione del giudice che si limiti ad applicare in automatico le nuove tabelle milanesi, escludendo ogni valutazione del ristoro del danno esistenziale che consiste nel pregiudizio del fare areddituale del soggetto determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento dell’esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della comune vita di relazione, si all’interno che all’esterno del nucleo familiare. E’ lo sconvolgimento foriero di scelte di vita diverse, in altre parole, lo sconvolgimento dell’esistenza obiettivamente accertabile in ragione dell’alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della vita comune di relazione, che, pur senza degenerare in patologie medicalmente accertabili (danno biologico), si rifletta in un’alterazione della sua personalità tale da comportare o indurlo a scelte di vita diverse ad assumere essenziale rilievo ai fini della configurabilità e ristorabilità di siffatto profilo del danno non patrimoniale. Deve quindi adeguatamente sottolinearsi che, come le Sezioni Unite del 2008 hanno avuto modo di porre in adeguato rilievo, quando il fatto illecito come nella specie si configura anche solo astrattamente come reato, il danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati, è risarcibile nella più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, giacchè in tal caso, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d’animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare è risarcibile. Al riguardo, si è ulteriormente posto in rilievo come in caso di lesioni a causa del fatto illecito costituente reato, spetta il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza di tale evento, dovendo ai fini della liquidazione del relativo ristoro tenersi in considerazione la sofferenza o patema d’animo non solo quando la stessa rimanga allo stadio interiore o intimo, ma anche allorquando si obietti vizzi, degenerando in danno biologico o in pregiudizio prospettante profili di tipo esistenziale. E’ invero compito del Giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il principio di integralità del risarcimento del danno impone infatti che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale rimanga priva di ristoro. Tali aspetti debbono invero essere presi tutti in considerazione a fini della determinazione dell’ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto dal danneggiante/debitore. …Pertanto, vanno ristorati anche i c.d. aspetti relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale o del c.d. danno esistenziale, sicchè è necessario verificare se i parametri recati dalle tabelle tengano conto (anche) dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno svolgimento dell'esistenza, e cioè in (radicali) cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedersi alla c.d. "personalizzazione", riconsiderando i parametri recati dalle tabelle in ragione (anche) di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato”.

 

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Cassazione Civile n. 23573 del 2011

Un Danno biologico elevato incide sempre sull’attività lavorativa La Suprema Corte ha ritenuto che, a prescindere da quello che possa sostenere il Consulente Tecnico d’Ufficio, non è razionale ritenere che una invalidità permanente particolarmente elevata non spieghi alcuna conseguenza sull'attività di casalinga. 

 

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IL DANNO MORALE E’ AUTONOMO ONTOLOGICAMENTE E PERTANTO NON RIENTRA NEL DANNO BIOLOGICO

CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. III CIVILE - SENTENZA 14 maggio 2014 N.10524

Il danno morale configura una autonoma ipotesi di danno non patrimoniale, risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico, tant’è che esso deve essere espressamente richiesto.

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