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Scuola

Colapietro & Partners Studio Legale


Negoziazione asistita


La guida: cosa si deve fare, i modelli della lettera e gli obblighi per gli avvocati.

 

Parte da oggi, lunedì 9 febbraio 2015, l’obbligo per gli avvocati di avviare un tentativo di negoziazione assistita prima del deposito della domanda giudiziale nelle cause concernenti:

 

– risarcimento del danno da sinistri stradali;

 

– recupero di somme, fino a 50mila euro, a qualsiasi titolo dovute, salvo che rientri nelle materie per cui è prevista la mediazione obbligatoria;

 

– contratti di trasporto o sub-trasporto.

 

Cerchiamo di approfondire l’argomento rispondendo alle domande più frequenti.

 

 

 

In cosa consiste la negoziazione assistita?

 

Nelle materie nelle quali la negoziazione assistita è obbligatoria, l’avvocato della parte, prima di avviare la causa, deve obbligatoriamente inviare alla controparte una raccomandata a.r. o una posta elettronica certificata (Pec) in cui la invita a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita. Si tratta, in particolare, di un accordo mediante il quale i rispettivi difensori convengono di cooperare per risolvere, in via amichevole, una controversia vertente su diritti disponibili, tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.

 

Se l’altra parte non aderisce all’invito (ossia non risponde entro 30 giorni dalla sua ricezione) o lo rifiuta, si può iniziare il processo. Invece se l’invito viene accettato, le parti, con i loro avvocati, redigono la convenzione di negoziazione assistita in forma scritta. Quest’ultima può portare al raggiungimento di un accordo che, una volta sottoscritto dalle parti e dai relativi avvocati, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

 

Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.

 

 

 

Quando non si applica la negoziazione assistita?

 

La negoziazione assistita è una sistema alternativo di risoluzione delle controversie che ha carattere residuale, ciò significa che tale procedura non trova applicazione nei casi in cui la legge prescriva il ricorso a specifiche procedure di mediazione o conciliazione (si pensi a tutti i casi la legge prevede l’esperimento della procedura di mediazione obbligatoria o il ricorso all’arbitro bancario finanziario o alla camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob).

 

La negoziazione poi non si applica nei seguenti casi:

 

– contratti conclusi tra professionisti e consumatori

 

– ricorsi per decreto ingiuntivo

 

– procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite;

 

– procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;

 

– procedimenti in camera di consiglio;

 

– azione civile esercitata nel processo penale;

 

– nei casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente.

 

 

 

L’avvocato ha particolari obblighi informativi nei confronti del proprio cliente?

 

All’atto di conferimento dell’incarico da parte del proprio cliente, l’avvocato è tenuto a informarlo della possibilità (in caso di negoziazione assistita facoltativa) o dell’obbligo (in caso di negoziazione assistita obbligatoria) di ricorrere alla negoziazione assistita.

La legge, tuttavia, non prevede una sanzione a carico dell’avvocato nel caso di omessa informativa; l’obbligo in questione viene considerato comunque un dovere deontologico.

 

 

 

È necessario un mandato ad hoc da parte del cliente per l’avvocato?

 

Il legale deve essere munito di mandato professionale prima di procedere all’invito diretto alla controparte. Si suggerisce la seguente formula:

- Fonte:http://www.laleggepertutti.it


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