SE IL TRATTAMENTO METTE A RISCHIO LA VITA DEL PAZIENTE, IL MEDICO HA L'OBBLIGO DI INFORMARLO CORTE DI CASSAZIONE– SEZ. III CIVILE – SENTENZA 21 MARZO 2014 n. 18304 Cassazione Penale IV sezione- Sentenza n. 8254 del 2 marzo 2011 |
In caso di prestazione sanitaria con dimissioni affrettate, la dimostrazione del rispetto delle linee guida non costituisce prova liberatoria. La IV sezione penale della Suprema Corte abbandonando il regime temperato di cui alla nota sentenza “Franzese” ha ritenuto che il rispetto di quei doveri, che costituiscono l’essenza della rilevanza sociale della professione del Medico, non può trovare alcun limite nelle logiche di contemperamento di finalità organizzativo-imprenditoriali della struttura in cui essa viene ad inserirsi. Ha sostenuto, infatti, la Corte che: “come è noto, i principi fondamentali che regolano, nella vigente legislazione, l'esercizio della professione medica, richiamano, da un lato, il diritto fondamentale dell'ammalato di essere curato ed anche rispettato come persona, dall'altro, i principi dell'autonomia e della responsabilità del medico, che di quel diritto si pone quale garante, nelle sue scelte professionali. Il richiamo al rispetto di quel diritto e di quei principi è assoluto, nella legge, sotto tutti i punti di vista, avendo, peraltro, il primo, rilievo costituzionale ed essendo stato ripetutamente oggetto di interventi del giudice delle leggi che ne hanno ribadito il significato ed il valore sotto ogni possibile profilo. Nel praticare la professione medica, dunque, il medico deve, con scienza e coscienza, perseguire un unico fine: la cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura, da disposizioni, considerazioni, valutazioni, direttive che non siano pertinenti rispetto ai compiti affidatigli dalla legge ed alle conseguenti relative responsabilità. Il rispetto delle "linee guida", quindi, assunto nel caso di specie quale parametro di riferimento della legittimità della decisione di dimettere dall'ospedale il B. e di valutazione della condotta del medico, nulla può aggiungere o togliere al diritto del malato di ottenere le prestazioni mediche più appropriate né all'autonomia ed alla responsabilità del medico nella cura del paziente. Nulla, peraltro, si conosce dei contenuti di tali "linee guida", né dell'autorità dalle quali provengono, né del loro livello di scientificità, né delle finalità che con esse si intende perseguire, né è dato di conoscere se le stesse rappresentino un'ulteriore garanzia per il paziente ovvero, come sembra di capire dalla lettura delle sentenze in atti, altro non siano che uno strumento per garantire l'economicità della gestione della struttura ospedaliera. In ogni caso, non risulta acquisito in atti alcun documento che le riproduca. D'altra parte, lo stesso sistema sanitario, nella sua complessiva organizzazione, è chiamato a garantire il rispetto dei richiamati principi, di guisa che a nessuno è consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela della salute, né di diramare direttive che, nel rispetto della prima, pongano in secondo piano le esigenze dell'ammalato. Mentre il medico, che risponde anche ad un preciso codice deontologico, che ha in maniera più diretta e personale il dovere di anteporre la salute del malato a qualsiasi altra diversa esigenza e che si pone, rispetto a questo, in una chiara posizione di garanzia, non è tenuto al rispetto di quelle direttive, laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente, e non può andare esente da colpa ove se ne lasci condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando la propria professionalità e la propria missione a livello ragionieristico”. Scarica la sentenza |
Cassazione Civile III sezione n. 257 del 7 gennaio 2011 |
L’omessa individuazione dell’agente patogeno infettivo, con ritardo nelle cure mirate e gravi danni, essendo di facile raggiungimento con esame privo di controindicazioni, configura grave negligenza. La Suprema Corte ha cassato completamente una decisione davvero incredibile della Corte d’Appello di Catania che, a sua volta, aveva capovolto una decisione del Giudice di prime cure che aveva invece condannato la Casa di Cura a risarcire gravi lesioni patite a seguito di infezione non prevenuta, non diagnosticata e non curata. Gli Ermellini hanno, infatti, ritenuto che non va mai dimenticato che la prestazione sanitaria deve essere sempre di assoluto livello “E' appena il caso di ricordare che le prestazioni sanitarie incidono su diritti costituzionalmente garantiti, quali sono il diritto alla salute ed all'integrità fisica, quando non alla vita”. Ed ancora, se ricorrono tre condizioni, cioè: a) una indubbia facilità nel pervenire alla diagnosi generale di infezione, b) una certa difficoltà di individuare lo specifico agente patogeno - che i consulenti tecnici hanno detto essere raro a verificarsi - mitigata e neutralizzata però dalla semplicità dei mezzi a disposizione per la diagnosi, in quanto l'emocoltura è indagine largamente praticata e priva di controindicazioni, che permette di dissipare agevolmente ogni dubbio; c) la notevole e prevedibile gravità delle conseguenze che possono derivare dalla mancata, tempestiva adozione di cure adeguate, a fronte di un'infezione che si riveli resistente agli antibiotici; donde l'obbligo del medico autenticamente sollecito della salute del paziente di ricorrere a tutti i mezzi a sua disposizione - per di più di agevole impiego - al fine di intervenire in modo efficace, ebbene , la prova della corretta esecuzione della prestazione - il cui onere è a carico del personale sanitario - avrebbe quindi richiesto la dimostrazione di avere adottato tutte le misure adeguate a prevenire l'infezione od a limitarne gli effetti, con i mezzi all'epoca disponibili. Scarica la sentenza |
Cassazione Civile III sezione sentenza n. 22599 del 30 novembre 2011 |
La violazione dell’obbligo di informazione in una nascita indesiderata ha natura contrattuale verso entrambi i genitori. Nel contatto di protezione tra la gestante e la Università che effettua le analisi per escludere il rischio genetico, gli interessi da realizzare e tutelare attengono alla sfera della salute in senso ampio di guisa che l’inadempimento della università debitrice della prestazione, è suscettibile di ledere i diritti inviolabili della persona e quindi anche della gestante e del padre, nel caso di nascita di persona handicappata, e del padre, che pure è giuridicamente solidale al mantenimento, alla crescita ed alla protezione del nato non sano. Pertanto sussiste il dedotto vizio di motivazione illogica e contraddittoria in ordine alla valutazione del fatto controverso come fatto dannoso lesivo di diritti inviolabili di autodeterminazione e di solidarietà familiare a protezione di minori portatori di handicap. |
Cassazione III sez.civile n. 12686 del 9 giugno 2011 |
Danni intra-partum da risarcire ove manchino tracciati continui e accertamenti emogasanalisi Danni intra-partum sono da risarcire ove manchino tracciati continui ed accertamenti emogasanalisi idonei a dimostrare un benessere fetale nella fase pre e perinatale tali da interrompere il nesso causale tra i gravi danni neurologici poi riscontrati e la prestazione ostetrica. In particolare, ove parte attrice abbia dedotto una situazione di sofferenza ipossica intra partum ed abbia allegato la cartella clinica dalla quale si evince presenza di meconio nel liquido amniotico e ecchimosi al volto subito dopo la nascita, la mancanza di un monitoraggio CTG continuo e l’omesso accertamento dell’emogasanalisi subito dopo la nascita, impediscono di ritenere raggiunta la prova liberatoria che vi fosse una condizione di benessere fetale e quindi di ritenere che i sanitari abbiano adempiuto diligentemente alla loro obbligazione e che i danni, poi riscontrati, al neonato non siano loro imputabili. |
Riparto probatorio nella responsabilità medica |
Cassazione III^ sez. civ. sentenza n. 20954/ 2009 Stante la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, trova applicazione il riparto degli oneri probatori previsto dall’art.1218 c.c.. Ne consegue che il danneggiato deve provare solo la sussistenza del nesso causale tra la prestazione medica ed il danno. Spetta, invece, all'ospedale offrire la prova della non imputabilità della sua causa. E l'assenza di colpa va valutata in relazione all'affidamento del malato nella diligenza del medico, caratterizzata nel caso di specie, dalla somministrazione di un medicinale di risaputa tossicità.
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Omessa diagnosi di patologia terminale | | Stampa | |
Cassazione III^ sez. civ. sentenza n. 25154/2008 Omessa diagnosi di patologia terminale e risarcibilità della perdita delle qualità della vita e del diritto di autodeterminarsi. L’omessa diagnosi di patologia tumorale, anche se terminale, comporta l’obbligo di risarcire la perdita dichance sia in relazione ad una più lunga aspettativa di vita sia per la perdita delle qualità della vita stessa pregiudicata dai successivi interventi demolitori e cure più aggressive che si siano resi necessari per il ritardo. E’ altresì risarcibile l’impossibilità conseguita al ritardo diagnostico, di scegliere “che fare” in relazione a tutte le possibili cure che la scienza offre ed in relazione all’impossibilità di programmare sé stessi, il proprio essere persona in vista dell’esito infausto. La struttura sanitaria ha l’obbligo del rimborso di tutte le spese sostenute dal paziente per procurarsi successivamente le migliori cure mediche finalizzate a temperare le conseguenze negative dell’inadempimento patito. |
Se c'è la malformazione del feto è dovere del medico informare i futuri genitori. Lo ha stabilito la sentenza della Cassazione civile , sez III, sentenza 22.03.2013 n° 7269.
Relativamente al "decreto Balduzzi" clicca su: sentenza cassazione su balduzzi.pdf
DANNO DA PERDITA DI CHANCES NELLA MANCATA DIAGNOSI DI TUMORE INCURABILE.
CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. III CIVILE - SENTENZA 23 MAGGIO 2014 N.11522
L'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, anche se si tratta di un male incurabile e sul quale sia possibile intervenire soltanto con un intervento palliativo, determinando un ritardo della possibilità di esecuzione di tale intervento, cagiona al paziente un danno alla persona.
Secondo l’orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità, la chance, intesa quale concreta ed effettiva occasione favorevole di poter conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di un’autonoma valutazione.
La perdita della possibilità stessa di conseguire un risultato favorevole determina di per sé un danno risarcibile
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