News del sito Colapietro & Partners Studio Legale https://www.studiolegalecolapietro.it/news.php Rss delle notizie Colapietro & Partners Studio Legale it-it Iusletter Quando la P.A. paga liscrizione allAlbo Professionale? 13 maggio 2020 La questione molto dibattuta circa il pagamento della tassa di iscrizione allalbo professionale dei dipendenti della P.A. sembra essere stata risolta dalla Suprema Corte, in relazione alla professione forense, con la sentenza n 7776/2015, con cui si stabilisce che il pagamento della tassa annuale di iscrizione allElenco speciale annesso allAlbo degli avvocati, per lesercizio della professione forense nellinteresse esclusivo dellEnte datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento della detta attivit, che, in via normale, devono gravare sullEnte stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dallavvocato-dipendente deve essere rimborsato dallEnte medesimo, in base al principio generale applicabile anche nellesecuzione del contratto di mandato, ai sensi dellart. 1719 cc, secondo cui il mandante obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dellincarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari. Tuttavia, tale fondamentale principio non pu considerarsi valido per tutti i professionisti (medico, avvocato, infermiere, ingegnere, architetto, ect), che lavorano per la Pubblica Amministrazione: infatti, affinch il pagamento della tassa di iscrizione allalbo gravi sul datore di lavoro e, se anticipata dal dipendente, venga dal datore di lavoro rimborsata, sulla scorta anche del parere reso dal Consiglio di Stato il 15.003.2011, dovr sussistere il vincolo di esclusivit e, allo stesso tempo, liscrizione allalbo dovr essere funzionale allo svolgimento di unattivit professionale svolta nellambito di una prestazione di lavoro dipendente. Pertanto, se il professionista tenuto a prestare la propria attivit lavorativa alle dipendente della P.A. con obbligo di esclusivit nei confronti della stessa, non potendo esercitare in altri contesti come libero professionista, varr il principio per cui il mandante obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dellincarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari. In tal senso il Tribunale di Pordenone, con la recentissima sentenza n 116/2019, ha accolto le richieste di infermieri dipendenti a tempo pieno ed indeterminato di una P.A. volte ad ottenere il riconoscimento dellobbligo in capo al datore di lavoro del pagamento di detta tassa. Laddove, quindi, ad esempio, non vi un vincolo di esclusivit o laddove per svolgere il rapporto di lavoro con lente di appartenenza sufficiente la sola abilitazione e non sia quindi necessaria liscrizione allAlbo, non vi saranno i requisiti per esigere eventuale rimborso della quota di iscrizione eventualmente pagata dal professionista allalbo. Avv. Brigida Oliviero Avv. Giuseppe Colapietro _______________________________________________________________________________________________ Diritti riservati Colapietro Partners Studio legale 1998 Locazioni a uso commerciale e Emergenza Covid-19 27 aprile 2020 Lemergenza Covid-19 in atto ormai da due mesi e i provvedimenti adottati dal Governo Italiano, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus, hanno inciso ed inciderannoancora a lungoedin modo molto profondo suirapporti commerciali e privatistici. La chiusura obbligata dei negozi e delle attivit commerciali ha creato e sta creando una crisi senza precedenti per gli esercenti, i quali, preclusa la possibilit di svolgere la propria attivit di impresa, si chiedono giustamentese sia possibile sospendere unilateralmente ed in modo legittimo il pagamento delcanone di locazione per immobilioggetto di contratto uso commerciale o, quanto meno,ridurne limporto fintanto che dureranno gli effetti dellepidemia Covid-19,visto che si trovano nellimpossibilit oggettiva di trarre una utilit dal bene per causa non a loro imputabile. Ebbene, in materia di locazioni ilDecreto Cura Italiacon lart. 65(credito dimposta per botteghe e negozi), ha previsto a favore degli esercenti attivit dimpresa, ma relativamente ai solo immobili rientranti nella categoria C1 (negozi/botteghe) e per il solo mese dimarzo 2020, un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, pari al 60 per cento dellammontare del canone di locazione. Detta norma , in maniera evidente, insufficiente e limitata, dal momento che esclude dal credito dimposta tutti coloro che svolgono attivit diversa da quella commerciale, quali quelli esercenti le arti e le professioni, e coloro i quali, pur esercitando attivit commerciale, conducono in locazione immobili rientranti in categorie diverse dalla C/1. Inoltre, per rispondere alliniziale quesito, tale norma presuppone chenon sia legislativamente previsto alcun diritto alla sospensione o riduzione del canone, in quanto si pu usufruire appunto del credito dimposta solo a pagamento avvenuto del canone. Il Decreto CuraItalia prevede, poi, allart. 91una disposizione - integrativa della Legge n. 5 marzo 2020 n. 13, in virt della quale il rispetto delle misure di contenimento [dellepidemia] sempre valutata ai fini dellesclusione, ai sensi e per gli effetti degliarticoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilit del debitore, anche relativamente allapplicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Anche tale norma, nel rispondere ai suddetti legittimi quesiti, non legittima n una sospensione e n una riduzione in via unilaterale dei canoni locatizi, ma ci che fa, tuttavia, a tutela del conduttore-debitore, rendere obbligatoria la considerazione del contesto emergenziale e le limitazioni allattivit negoziale e produttiva che ne conseguono, tra i criteri alla luce dei quali valutare eventuali comportamenti del debitore. In altre parole, in caso, ad esempio, di morosit maturate durante tale periodo emergenziale, leccezionalit della situazione e lobbligo per il Giudice di tenere, sempre, in adeguata considerazione tale situazione emergenziale, nonch il rispetto da parte del debitore delle misure di contenimento, chiudendo la propria attivit, dovrebbe portare ad escludere la responsabilit del debitore che abbia rispettato le misure di contenimento e quindi potrebbe avere leffetto di impedire lassunzione di provvedimenti quali convalida di sfratto o ordinanze non impugnabili di rilascio ex art 665 cpc sussistendone gravi motivi. Dalaltro canto si ricorda che proprio su tale scia il Decreto Cura Italia ha disposto un temporaneo differimento delle esecuzioni coattive del rilascio degli immobili, con la sospensione fino al 30.06.2020 dellesecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili sia a uso abitativo che a uso diverso. La normativa emergenziale, quindi, allo stato, non legittima n una sospensione del pagamento dei canoni di locazione e n tanto meno una loro riduzione in via unilaterale e resta, quindi, da chiedersi se, riportandoci ai principi generali del codice civile in materia, il conduttore legittimato a ci invocando limpossibilit sopravvenuta e/o leccessiva onerosit dellobbligazione. Ma anche in questo caso la risposta sar negativa. Il ricorso allimpossibilit sopravvenuta di eseguire la prestazioneexart. 1256 c.c., secondo cui lobbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore la prestazione diventa impossibile. Se limpossibilit solo temporanea il debitore, finch essa perdura, non responsabile del ritardo nelladempimento., sicuramente da escludere o difficilmente applicabile, dal momento che nel casode quola prestazione del cui adempimento si discute quella relativa, ovviamente, al pagamento del canone locatizio, che, come pi volte ribadito dalla stessa Corte di Cassazione, trattandosi di obbligazione pecuniaria, la stessa da considerarsi oggettivamente sempre possibile. Di difficile applicazione anche il ricorso alleccessiva onerosit dellobbligazioneexart. 1467 c.c., in virt del quale ..se la prestazione di una delle parti divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, la parte che deve tale prestazione pu domandare la risoluzione del contratto..; in questo caso, infatti, il conduttore potrebbe chiedere a tali condizioni la risoluzione del contratto e, poi, il locatore potrebbe ai sensi del comma 3 chiedere di modificare le condizioni del contratto al fine di evitare la risoluzione dello stesso. questo un rimedio molto rischioso per il conduttore che non avrebbe la certezza dellottenimento di una riduzione equa del canone di locazione e, quindi, rischierebbe di perdere limmobile e di avere difficolt nel reperirne uno nuovo oltre alla perdita dellavviamento commerciale. Concludendo, le norme in materia introdotte dal DecretoCura Italiaconsentonoal conduttore di paralizzare la domanda del locatore di risoluzione o di risarcimento per mancato pagamento del canone durante il periodo di chiusura, ma non permette unautosospensione da parte del conduttore del canone, che sar sempre dovuto. Si auspica, tuttavia, magari con limminente Decreto Emergenza Covid-19 di Aprile, un intervento del legislatore per estendere loperativit dellart. 91 anche ai mesi immediatamente successivi alla fine dellemergenza Covid-19, ma anche un intervento per distribuire il danno economico derivante da tale emergenza tra il proprietario, il conduttore e lo Stato e/o per stabilire normativamente quali possano essere eventuali parametri di riduzione dei canoni di locazione commerciale, durante lepidemia, altro non fosse per evitare il contenzioso che, in difetto, molto probabilmente si andr ad ingenerare nel futuro prossimo. Proprio per questo, altrettanto auspicabile sarebbe anche lintervento che incentivi gli accordi bonari, semplificandone ed incoraggiandone ladozione, anche sotto il profilo fiscale e degli adempimenti connessi.Infatti, lunico rimedio al momento fattibile e conveniente per tutte le parti interessate, compreso il locatore, il quale non pu sottovalutare lenorme difficolt che avrebbe nel reperire un nuovo conduttore in questo momento storico, ricorrere alluso dellaragionevolezzae dellabuona fedetra le parti, le quali potrebbero venirsi incontro rinegoziando modalit e termini delladempimento anche tramite lo strumento dellanegoziazione con lausilio della figura dellavvocato. Avv. Brigida Oliviero Avv. Colapietro Giuseppe _________________________________________________________________________________________________ Diritti riservati Colapietro Parteners Studio legale 1998 DECRETO CURA ITALIA diventa LEGGE 25 Aprile 2020 NOVITA nel testo approvato in Parlamento del decreto-legge 17 marzo2020, n.18 in materia di MEDIAZIONE e in materia di PROCURA ALLE LITI: -in materia di mediazione:dal 9 marzo al 30 giugno 2020 gli incontri di mediazionepotranno svolgersi, in via telematica, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. In questi casi, il verbale di mediazione svoltosi in modalit telematica verr sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dellesecutivit dellaccordo prevista dallart. 12 D.L. n. 28/2010 elavvocato, che sottoscrive con firma digitale, potr dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed allaccordo di conciliazione. Anche successivamente a tale periodo, sempre con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte gli incontri potranno essere svolti, in via telematica, mediante sistemi di videoconferenza. -in materia di conferimento della procura alle liti:fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, neiprocedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti potr essere apposta dalla parte su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identit in corso di validit, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, lavvocato certifica lautografia mediante lapposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dellart. 83 cpc, se congiunta allatto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia. Avv. Brigida Oliviero _______________________________________________________________________________________________ Diritti riservati ColapietroPartners Studio legale 1998 DECRETO CURA ITALIA diventa LEGGE Incontri con i minori al tempo del coronavirus 24 Aprile 2020 Tra le varie regolamentazioni previste, si segnala quella molto sentita tra le coppie separate e con figli nel periodo dellockdown,ovvero gli incontri tra genitore non collocatario e figli. Durante questo periodo emergenziale, pi precisamente dal 16 aprile al 31 maggio 2020, tutti questi incontri, chedevono svolgersi in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del Servizio Socio assistenziale, in virt di precedente provvedimento giudiziale, si svolgeranno, salvo che il Giudice disponga diversamente, mediante collegamenti da remoto che permettono la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e loperatore specializzato/assistente sociale. Nel caso non sia possibile effettuare il collegamento da remoto, gli incontri saranno sospesi per tutto il periodo suddetto. ________________________________________________________________________________________________ Diritti riservati -ColapietroPartners Studio legale 1998 DECRETO CURA ITALIA eSCADENZA GARANZIA RCA 21 Aprile 2020 Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, meglio conosciuto come DecretoCura Italia(almeno nella idea del Governo), intervenuto, tra laltro, anche nella materia della RC ovvero nel settore assicurativo. Infatti, allart. 125 secondo comma previsto che il termine, entro cui limpresa di assicurazione obbligata a mantenere operativa la relativa copertura contrattuale, prorogata di ulterioriQUINDICI GIORNI. Pertanto, ai famosi15 gg.di proroga della copertura assicurativa previsti dallart. 170 bis, comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private e per i contratti in scadenza dal 17 marzo 2020 al 31 luglio 2020, se ne aggiungono ulteriori15, per un totale di estensione della proroga di30giorni. Cosa buona e giusta questa, anche se, allo stato, tale estensione prevista solo per la garanzia obbligatoria per legge e non per quelle accessorie (incendio, furto, conducente, atti vandalici, cristalli), per cui da pi parti, e personalmente condivido tali interpretazioni pi estensive, si chiede un intervento chiarificatore dellIVASS e dellANIA. ________________________________________________________________________________________________ Diritti riservati ColapietroPartners Studio legale 1998 https://www.studiolegalecolapietro.it/dettaglio_news.php?id=21 2020-05-13 Provvedimenti emergenza Covid 19 http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp https://www.studiolegalecolapietro.it/dettaglio_news.php?id=20 2020-04-22 Associazione Valore Uomo - Convegno Giuridico medico https://www.studiolegalecolapietro.it/dettaglio_news.php?id=19 2015-12-01